COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S. PIBE DE ORO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31-12-2006 DEL CALCIATORE SCARAMELLA CRISTIANO ADOTTATA DAL G.S. DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON DELIBERA PUBBLICATA SUL COM. UFF. 34 DEL 17-11-2005. GARA OLEVANO ROMANO – PIBE DE ORO DEL 13-11-2005 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELL’A.S. PIBE DE ORO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31-12-2006 DEL CALCIATORE SCARAMELLA CRISTIANO ADOTTATA DAL G.S. DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON DELIBERA PUBBLICATA SUL COM. UFF. 34 DEL 17-11-2005.
GARA OLEVANO ROMANO – PIBE DE ORO DEL 13-11-2005 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
udito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto;
rilevato che la reclamante deduce che il calciatore non avrebbe stretto il collo del direttore di gara con una mano ma si sarebbe limitato a poggiarla sulla spalla dello stesso al momento dell’espulsione e non avrebbe nuovamente tentato di aggredire l’Arbitro;
osservato che il direttore di gara, in sede di supplemento di rapporto, ha chiarito che il calciatore incolpato al momento della notifica dell’espulsione gli si avvicinava e gli afferrava la parte posteriore del collo, all’altezza dell’attaccatura del cuoio capelluto con l’indice ed il pollice della mano per due o tre secondi senza provocargli dolore e che poi uscito dal campo all’altezza delle panchine si toglieva la maglia e faceva per tornare verso l’Arbitro distante circa dieci metri ma veniva trattenuto prontamente da compagni di squadra e dirigenti ed avviato verso gli spogliatoi;
ritenuto che, alla luce delle precisazioni fornite, il comportamento del calciatore, pur altamente censurabile, deve essere considerato non di vera e propria violenza consumata ma di spregio e dileggio della figura arbitrale, e come tale la sanzione deve essere ricondotta entro limiti di minore entità;
DELIBERA
Di ridurre la squalifica del calciatore SCARAMELLA Cristiano dal 31-12-2006 al 30-6-2006.
La tassa reclamo va restituita.
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