COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DILAS GRAU AVVERSO LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE ROSATI MARIO FINO AL 3-3-2006 DEL CALCIATORE ROSSI FEDERICO FINO AL 3-3-2006 E DEL CALCIATORE NIKIEFORUK DARIO FINO AL 13-1-2006 ADOTTATE CON DELIBERA DEL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATA SUL COM. UFF. 11 DEL 10-11-2005. GARA DILAS GRAU – MANZIANA DEL 5-11-2005 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI VITERBO.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DILAS GRAU AVVERSO LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE ROSATI MARIO FINO AL 3-3-2006 DEL CALCIATORE ROSSI FEDERICO FINO AL 3-3-2006 E DEL CALCIATORE NIKIEFORUK DARIO FINO AL 13-1-2006 ADOTTATE CON DELIBERA DEL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATA SUL COM. UFF. 11 DEL 10-11-2005. GARA DILAS GRAU – MANZIANA DEL 5-11-2005 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI VITERBO. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentita la società reclamante come da richiesta; udito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto; rilevato che la reclamante non negando i fatti ascritti al calciatore Rossi ne chiede la riconsiderazione in termini di minore afflittività, mentre richiede una congrua riduzione per le sanzioni a carico dell’allenatore Rosati che non avrebbe insultato l’Arbitro e non avrebbe mostrato alcun distintivo di appartenente alle forze di Polizia, di cui era peraltro sprovvisto, e del calciatore Nikieforuk in quanto avrebbe reagito ad un comportamento minaccioso messo in atto dallo stesso direttore di gara, con cui peraltro ben si conosceva in quanto erano stati compagni di squadra due stagioni prima; considerato che il direttore di gara ha precisato in sede di supplemento: a) che il calciatore Rossi lo inseguiva nel tentativo di aggredirlo costringendolo alla fuga e veniva bloccato solo da due appartenenti alla forze dell’ordine presenti sul campo di gioco; b) l’allenatore Rosati gli mostrava in effetti un tesserino con la scritta Polizia ma non era certo che si trattasse del distintivo in dotazione alle forze di Polizia e gli rivolgeva l’accusa di aver minacciato il calciatore Nikieforuk in base alle mendaci dichiarazioni dello stesso calciatore con cui, pur avendo svolto la preparazione pre campionato nella stessa squadra un paio d’anni prima non aveva rapporti né di particolare familiarità né di acredine di alcun genere; c) che il calciatore Nikieforuk si scusava a fine gara di fronte all’allenatore ed ai dirigenti della sua squadra in quanto confermava di essersi inventato di sana pianta la circostanza delle minacce rivoltegli dall’Arbitro; ritenuto che il comportamento dei due calciatori è assolutamente censurabile e nel caso del calciatore Nikieforuk connotato anche da antisportività e pericolosità avendo esacerbato il clima della gara ed i rapporti tra i suoi dirigenti ed il direttore di gara con un’accusa falsa, mentre il comportamento dell’allenatore Rosati può essere ricondotto in termini di minore offensività viste le obiettive giustificazioni portate dal comportamento del citato Nikieforuk che lo ha indotto in errore; ritenuto quindi che le sanzioni irrogate ai due calciatori sono assolutamente congrue ed adeguate ai fatti mentre la sanzione a carico dell’allenatore può essere adeguatamente ridimensionate nei termini di cui al dispositivo; DELIBERA Di confermare la squalifica a carico del calciatore Rossi Federico fino al 3-3-2006 e Nikieforuk Dario fino al 13-1-2006 e di ridurre la squalifica a carico dell’allenatore Rosati Mario dal 3-3-2006 al 31-12-2005.
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