COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2007 A CARICO DEL CALCIATORE SOLDATI PATRIZIO E FINO AL 30/4/2007 A CARICO DEL MASSAGGIATORE PRATA FABRIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 3/11/05 (Gara: Passo Corese / V.I.C. Formello del 23/10/05 – Camp. II° CAT.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2007 A CARICO DEL CALCIATORE SOLDATI PATRIZIO E FINO AL 30/4/2007 A CARICO DEL MASSAGGIATORE PRATA FABRIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 3/11/05 (Gara: Passo Corese / V.I.C. Formello del 23/10/05 - Camp. II° CAT.) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il massaggiatore Prata, a fine gara, avrebbe lanciato il pallone verso il magazzino, colpendo “fortuitamente” l’Arbitro, mentre il calciatore Soldati, arrabbiato per l’esito della gara, avrebbe calciato il pallone, con gesto di stizza, colpendo involontariamente il custode del campo. La reclamante ha quindi richiesto una riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che, al termine dell’incontro, mentre si accingeva ad abbandonare il terreno di gioco, avendo al suo fianco il custode del campo, che gli doveva consegnare le chiavi dello spogliatoio, giunto ai margini del terreno, mentre si trovava di spalle veniva colpito alla testa da un pallone, lanciato probabilmente con le mani, in quanto l’impatto era stato leggero e gli aveva procurato soltanto un piccolo “ spostamento in avanti della testa dovuto al contraccolpo ”. Il Direttore di gara ha poi precisato che, subito dopo, la sua testa era stata sfiorata da un altro pallone calciato con estrema violenza, con traiettoria molto tesa, che aveva colpito in pieno la testa del custode, facendolo cade in terra e causandogli fortissimo dolore. L’Arbitro ha inoltre dichiarato che, trovandosi di spalle, non aveva potuto individuare gli autori dei gesti, ma ha precisato tuttavia che i palloni erano stati indirizzati sicuramente contro la sua persona, in quanto erano stati lanciati verso il punto del campo ove, in quel momento, si trovava soltanto lui e il custode, dovendosi escludere ogni motivo di contestazione nei confronti di quest’ultimo. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, ribadita la gravità di entrambi i gesti, può tuttavia ritenersi parzialmente accoglibile la richiesta di riduzione della sanzione, per quanto concerne il massaggiatore Prata, in considerazione del fatto che il suo gesto, in effetti, non ha assunto connotati di violenza. Altrettanto non può dirsi invece per il gesto molto più grave compiuto dal calciatore Soldati. La violenta pallonata, dopo aver messo a repentaglio l’incolumità dell’Arbitro, che è stato sfiorato dal pallone all’altezza della testa, ha infatti colpito in pieno la testa del custode, facendolo cadere accasciare al suolo e causandogli fortissimo dolore, con necessità di immediate cure mediche. Del tutto congrua ed adeguata deve quindi considerarsi la sanzione inflitta dal G.S. all’autore di tale gesto. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo per quanto concerne il calciatore il massaggiatore PRATA FABRIZIO e, per l’effetto, riduce la squalifica dal 30/4/2007 al 23/10/2006; di confermare la squalifica fino al 31/1/2007 a carico del calciatore SOLDATI PATRIZIO. La tassa di reclamo va restituita.
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