COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL MONTEROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6.4.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE IONTA STEFANO E FINO AL 19.1.2006 A CARICO DEL CALCIATORE GASBARRI GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 10.11.2005 (Gara: MONTEFIASCONE – BOMARZO del 5.11.2005 – Camp. III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL MONTEROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6.4.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE IONTA STEFANO E FINO AL 19.1.2006 A CARICO DEL CALCIATORE GASBARRI GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 10.11.2005 (Gara: MONTEFIASCONE - BOMARZO del 5.11.2005 - Camp. III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata; ritenuto che la reclamante conferma i fatti accaduti posti in essere dall’allenatore IONTA STEFANO e dal calciatore GASBARRI GIOVANNI; ritenuto che le sanzioni irrogate appaiono parzialmente congrue; ritenuto che entrambe le azioni non comportavano lesioni gravi; DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo avanzato in favore di GASBARRI GIOVANNI e per l’effetto ridurre la squalifica al 12.1.2006; di accogliere parzialmente il reclamo avanzato in favore dell’allenatore IONTA STEFANO e, per l’effetto, ridurre la squalifica al 6.1.2006. La tassa di reclamo va restituita.
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