COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. FORMIA 1905 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 23.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE MALLOZZI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 37 DEL 24.11.2005 (Gara: FORMIA 1905 – TORRICE del 20.11.2005 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. FORMIA 1905 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 23.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE MALLOZZI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 37 DEL 24.11.2005 (Gara: FORMIA 1905 – TORRICE del 20.11.2005 – Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante pur non negando il contatto avvenuto tra il calciatore MALLOZZI ed un avversario lo attribuisce ad un caso fortuito ed imputa al calciatore colpito di aver simulato danni non subiti; ritenuto per conto che dalla descrizione dell’episodio fatta dal direttore di gara emerge che il calciatore MALLOZZI ha intenzionalmente colpito un avversario con uno schiaffo al volto provocandogli dolore ed ha poi ingiuriato l’arbitro all’atto della notifica del provvedimento di espulsione; ritenuto altresì che la reclamante ha inoltrato un DVD contenente la descrizione dell’episodio incriminato quale prova televisiva a discarico ai sensi dell’art. 31 CGS; osservato che dall’esame del documento visivo emerge che le immagini, peraltro poco chiare, non escludono l’episodio descritto nel referto di gara sussistente un contatto tra il braccio del calciatore MALLOZZI ed il volto del portiere avversario anche se dalle immagini il contatto appare non molto forte ed il portiere non sembra subire particolari conseguenze; ritenuto che, in ogni caso, la sanzione irrogata può essere lievemente ridotta, alla luce della dinamica accertata e delle effettive conseguenze del gesto DELIBERA di ridurre la squalifica dal 23 dicembre al 15 dicembre 2005. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it