COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. REAL PONTE DI NONA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2006 A CARICO DEL CALCIATORE FERRINI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 10/11/05 (Gara: Real Ponte di Nona – Vermicino del 23/10/05 – Camp. III° CAT. U 21 RM )

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. REAL PONTE DI NONA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2006 A CARICO DEL CALCIATORE FERRINI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 10/11/05 (Gara: Real Ponte di Nona - Vermicino del 23/10/05 - Camp. III° CAT. U 21 RM ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: La reclamante ha dedotto che il calciatore Ferrini, al termine della gara, “giocherellando” aveva calciato in aria alcuni sassolini, uno dei quali aveva colpito l’Arbitro, ma senza alcuna intenzionalità da parte del giocatore. La ricorrente ha quindi invocato una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha precisato: - che il sasso che lo aveva colpito aveva un diametro di circa 4 cm; - che la traiettoria del sasso risultava tesa, in quanto egli era stato colpito di altezza della scapola destra con una certa violenza e, pur essendo il sasso di piccole dimensioni, aveva accusato un momentaneo dolore; - che doveva escludersi una traiettoria “a pioggia”, in quanto in tal caso il sasso lo avrebbe dovuto colpire di striscio, e non in maniera diretta. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, e valutate le modalità del fatto, risulta quindi comprovato che il sasso è stato calciato volontariamente contro l’Arbitro, con l’intento di colpire lo stesso. Né, invero, a tal riguardo è emerso, ovvero è stato offerto, alcun elemento di prova a favore della tesi contraria sostenuta dalla ricorrente. Ribadita la gravità del gesto, e ritenuta pertanto del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore FERRINI EMANUELE fino al 31/12/2006 La tassa di reclamo va incamerata.
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