COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S. ULN CONSALVO AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 COMMINATA CON DELIBERA DEL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA E PUBBLICATA SUL C.U. 12 DEL 24-11-2005. GARA N. LEONINA PIETRALATA – ULN CONSALVO DEL 19-11-2005. CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S. ULN CONSALVO AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 COMMINATA CON DELIBERA DEL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA E PUBBLICATA SUL C.U. 12 DEL 24-11-2005. GARA N. LEONINA PIETRALATA – ULN CONSALVO DEL 19-11-2005. CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ROMA La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; - rilevato che la reclamante deduce di essersi recata presso l’impianto della Nuova Leonina Pietralata con le sole autovetture di quattro accompagnatori e di non avere avuto spettatori al seguito ed, inoltre, di aver sempre condotto la gara e di non aver avuto alcun motivo di contestazione nei confronti dell’operato dell’arbitro; - osservato che il direttore di gara nel suo rapporto rileva che per tutta la gara il pubblico delle due società gli ha rivolto sin dal riscaldamento pre partita cori di contenuto razzistico continuati per tutto l’incontro ed a cui si sono aggiunti sul finire anche cori dello stesso tenore messi in atto da bambini presenti che aggiungevano il verso della scimmia senza che nessuno intervenisse; - ritenuti i fatti di gravità inaudita ma nel contempo rilevato che in effetti le giustificazioni addotte dalla reclamante debbono essere tenute in considerazione ed accolte, sia perché in effetti il risultato della gara è stato sempre favorevole per la stessa, sia perché la descrizione dell’arbitro è assolutamente generica e non consente di affermare con certezza che, oltre naturalmente ai sostenitori della società di casa, adeguatamente censurata con altro provvedimento, vi fossero presenti sostenitori della reclamante e che gli stessi abbiano partecipato all’indegna gazzarra di contenuto razzistica messa in atto contro il direttore di gara di evidenti origini straniere; DELIBERA Di accogliere il reclamo e di annullare la sanzione impugnata La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it