COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA ISCHIA DI CASTRO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE DEL CALCIATORE SIMEONE MAURO COMMINATA CON DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 37 DEL 24-11-2005. GARA GROTTE S. STEFANO – ISCHIA DI CASTRO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA ISCHIA DI CASTRO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE DEL CALCIATORE SIMEONE MAURO COMMINATA CON DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 37 DEL 24-11-2005. GARA GROTTE S. STEFANO – ISCHIA DI CASTRO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; - rilevato che la reclamante deduce esclusivamente l’eccessività della sanzione irrogata al calciatore Simeone Mauro in rapporto agli addebiti che non nega; - osservato che il direttore di gara nel suo rapporto rileva che il calciatore Simeone veniva espulso per doppia ammonizione ed alla notifica si avvicinava con fare minaccioso urlando vari insulti ed una volta uscito dal terreno di gioco e posizionatosi al di fuori di esso continuava ad insultarlo per tutto il tempo residuo della gara; - rilevato che seppur riprovevole e reiterato il comportamento del calciatore non ha mai sconfinato oltre l’insulto e quindi la sanzione può essere lievemente ridimensionata entro termini più congrui rispetto agli addebiti DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore Mauro SIMEONE da cinque a quattro giornate di gara. La tassa reclamo va restituita.
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