COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE IEVA SAVINO ( MAR.NA CALCIO ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2006 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 17/11/05. (Gara: Atletico Roma – MAR.NA del 12/11/05 – Camp. III° CAT. RM )

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE IEVA SAVINO ( MAR.NA CALCIO ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2006 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 17/11/05. (Gara: Atletico Roma - MAR.NA del 12/11/05 - Camp. III° CAT. RM ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva Il reclamante ha dedotto di non aver mai colpito l’Arbitro con una pallonata, in quanto al termine dell’incontro egli si trovava già da tempo nello spogliatoio, per farsi curare i crampi, a causa dei quali era stato sostituito al 35’ del S.T. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha confermato innanzitutto, come risulta anche dal referto, che il n. 8 Ieva Savino non era mai stato sostituito durante la gara, ed infatti al 40’ del S.T. proprio il suddetto calciatore era stato espulso per avergli rivolto ripetute offese ed ingiurie. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che, al termine dell’incontro mentre si accingeva a rientrare nel suo spogliatoio, si era fatto avanti lo stesso Ieva, il quale aveva espresso il desiderio di parlargli per chiarimenti. Ottenuta la sua attenzione, il calciatore aveva cominciato a contestarlo in maniera vivace e minacciosa, sicché egli aveva deciso di allontanarsi, ma mentre si stava girando lo Ieva, da una distanza di circa due metri, gli aveva lanciato contro il pallone con le mani, colpendolo alla testa, nella parte laterale destra, senza conseguenze. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, risulta quindi confermato che autore del lancio del pallone è stato sicuramente il calciatore Ieva Savino, il quale dovrà dunque rispondere del grave ed intollerabile gesto. Ritenuta, a tal riguardo, del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta del Giudice Sportivo DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore IEVA SAVINO fino al 30/6/2006. La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it