COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. ARDAPPIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GUALERNI ALESSIO (SACROFANO) PARTECIPANTE ALLA GARA ARDAPPIO-SACROFANO DEL 19-11-2005. CAMPIONATO UNDER 21 3^ CATEGORIA.
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELL’A.S.D. ARDAPPIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GUALERNI ALESSIO (SACROFANO) PARTECIPANTE ALLA GARA ARDAPPIO-SACROFANO DEL 19-11-2005. CAMPIONATO UNDER 21 3^ CATEGORIA.
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti ufficiale e letto il reclamo in epigrafe;
- rilevato che la reclamante deduce che il calciatore Gualerni Alessio nato il 16-5-83 non aveva titolo a prendere parte alla gara in epigrafe in quanto riservata ai calciatori nati dal 1-1-84 in poi;
- rilevato che dalla distinta di gara e dal controllo operato presso il competente Ufficio Tesseramenti risulta che, effettivamente, il calciatore Gualerni Alessio tesserato per l’A.S. SACROFANO dall’11-10-2004 è nato il 16-5-1983;
- osservato che la partecipazione alla gara in questione, secondo il disposto dei Comunicati Ufficiali n. 1 e 2 della corrente stagione sportiva, è riservata ai calciatori nati dopo il 1-1-1984 e quindi la partecipazione alla gara deve essere considerata irregolare;
DELIBERA
Di comminare all’A.S. SACROFANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di € 75,00
Di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S. SACROFANO Sig. Orazio D’ERGIDI sino al 30-12-2005;
Di squalificare il calciatore Gualerni Alessio (Sacrofano) per una giornata effettiva di gara
La tassa reclamo va restituita
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