COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FLORA 92 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LUCALZI GABRIELE (TECNOCAR) PARTECIPANTE ALLA GARA TECNOCAR – FLORA 92 CAMPIONATO CALCIO A 5 JUNIORES.
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FLORA 92 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LUCALZI GABRIELE (TECNOCAR) PARTECIPANTE ALLA GARA TECNOCAR – FLORA 92 CAMPIONATO CALCIO A 5 JUNIORES.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
- rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore LUCALZI Gabriele in quanto essendo nato il 18-6-90 avrebbe partecipato alla gara contravvenendo l’articolo 34 delle NOIF;
- ritenuto che, come stabilito nel comunicato ufficiale n. 1 della corrente stagione sportiva, la partecipazione al campionato Juniores è riservata ai calciatori che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che quindi il calciatore Lucalzi si trovava in posizione regolare avendo compiuto il quindicesimo anno di età al momento della stipula della gara;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo
TECNOCAR - FLORA 92 5 - 0
La tassa reclamo va incamerata.
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