COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CAIRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASCARDI NICANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 9.12.2005 (Gara: CAIRA – ENEA GAETA del 8.12.2005 – Campionato II Categoria )

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CAIRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASCARDI NICANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 9.12.2005 (Gara: CAIRA – ENEA GAETA del 8.12.2005 – Campionato II Categoria ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • rilevato che la reclamante deduce l’eccessività della sanzione irrogata al calciatore CASCARDI ed il fatto che gli autori dei comportamenti scorretti nei confronti di un calciatore avversario non fossero dei propri sostenitori ma dirigenti e sostenitori di altra Società estranea alla gara; • considerato per quanto attiene al comportamento del calciatore CASCARDI che lo stesso ha bestemmiato e poi dopo essere stato espulso ha ritardato l’uscita dal campo ed ha rivolto un insulto al direttore di gara; • ritenuta la sanzione irrogata del tutto congrua rispetto agli addebiti; • considerato altresì che la sanzione irrogata alla Società può invece essere ridimensionata alla luce delle argomentazioni della reclamante; DELIBERA • di confermare la sanzione irrogata al calciatore CASCARDI NICANDRO e di ridurre l’ammenda a carico della Società A.S. CAIRA da € 200,00 ad € 100,00. • La tassa reclamo va restituita.
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