COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL REAL COLLE SABINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 24.11.2005 (Gara: COLONNETTA LA MEMORIA – REAL COLLE SABINO del 20.11.2005 – Campionato III Categoria Rieti )

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL REAL COLLE SABINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 24.11.2005 (Gara: COLONNETTA LA MEMORIA – REAL COLLE SABINO del 20.11.2005 – Campionato III Categoria Rieti ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • rilevato che la reclamante, pur non contestando di fatto la ricostruzione degli avvenimenti riportata nel referto arbitrale, deduce che la decisione della squadra di non riprendere il gioco dopo gli episodi avvenuti al 33mo del secondo tempo e che avevano visto il ferimento del calciatore FRANCESCANGELI ROBERTO, poi ricoverato in ospedale, era stata indotta dal direttore di gara, preoccupato per le intemperanze dei calciatori e del pubblico locale; • ritenuto che, anche a voler ammettere che la circostanza dedotta avesse trovato riscontro nella ricostruzione operata dal direttore di gara, ciò non di meno è accertato e riconosciuto che l’arbitro aveva ristabilito la calma ed aveva incitato le squadre a riprendere il gioco e quindi il rifiuto della reclamante di riprendere il gioco è apparsa assolutamente immotivato; • considerate le sanzioni irrogate del tutto congrue e conseguenti a quanto accertato; DELIBERA • di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. • La tassa di reclamo va incamerata.
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