COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL OSTIENSE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LA ROCCA DAVIDE FINO AL 30-6-2006. ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 17-11-2005. GARA REAL OSTIENSE – COMIT STATUARIO CAPANNELLE DEL 12-11-2005.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL OSTIENSE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LA ROCCA DAVIDE FINO AL 30-6-2006. ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 17-11-2005. GARA REAL OSTIENSE – COMIT STATUARIO CAPANNELLE DEL 12-11-2005. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentito l’Arbitro in sede di supplemento di referto; osservato che la reclamante deduce che l’Arbitro sarebbe incorso in errore nell’individuare l’autore del gesto di violenza nei suoi confronti, consistito nel lancio di uno scarpino che lo colpiva alle spalle senza conseguenze; rilevato che il direttore di gara, in sede di supplemento, ha precisato di non aver visto l’autore del gesto e la dinamica del lancio, in quanto girato di spalle, ma di essersi immediatamente girato non appena accusato il colpo, e di aver visto il calciatore La Rocca che, con fare alterato gli rivolgeva una frase gravemente offensiva, e di aver notato che lo stesso era l’unico tra i calciatori del Real Ostiense che erano alle sue spalle a mancare di uno scarpino; osservato che non possono sussistere ragionevoli dubbi sulla paternità del gesto incriminato riconducibile sicuramente al calciatore La Rocca e la sanzione irrogata appare appena congrua, stante il fatto che il lancio dello scarpino avvenne senza forza e con traiettoria non tesa tanto da non provocare alcun danno o sensazione dolorosa, perché altrimenti ben diversa e più grave sarebbe stata la sanzione da irrogare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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