COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ SANVITESE, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2005 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ SANVITESE, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2005 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES Con atto del 24.10.2005 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società SANVITESE, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n.1 dell’1.7.2005. La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. La stessa ha confermato il fatto storico ma lo ha giustificato asserendo l’impossibilità di disporre del campo sportivo comunale ove era solita far svolgere l’attività giovanile. Tale impossibilità deriverebbe da un’iniziativa dell’amministrazione comunale che, sin dal giugno-luglio 2004, avrebbe avviato l’esecuzione di lavori per la realizzazione di un campo sintetico per Hockey sul predetto impianto, rendendolo incompatibile con lo svolgimento di qualsivoglia attività calcistica. La Società ha affermato di aver già tentato la soluzione del problema, anche chiedendo l’ausilio e la consulenza degli Organi Federali e persino rivolgendosi alla Giustizia ordinaria, ma senza esito. L’espletamento dell’attività giovanile, quindi, le verrebbe precluso, visto quanto sopra descritto, per i maggiori oneri occorrenti per la gestione del settore e per problemi organizzativi connessi all’indisponibilità del richiamato campo. La Commissione ritiene che le giustificazioni della deferita non valgono ad eliminarne la responsabilità. Invero la ratio della disposizione è palesemente quella di incrementare i vivai e l’autosufficienza tecnica delle affiliate, ed è inoltre evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico sportiva delle Società. La Società SANVITESE, partecipando al Campionato di Promozione, deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore, ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio. Nel determinare la misura della sanzione, la Commissione non può tuttavia non tener conto delle oggettive difficoltà lamentate dalla Società fissando la sanzione come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA • di comminare alla Società SANVITESE l’ammenda di  1.000,00.
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