COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ VIGOR, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2005 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ VIGOR, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2005 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA. Con atto del 24.10.2005 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società VIGOR, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n.1 dell’1.7.2005. La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. La Società ha confermato il fatto storico, ma lo ha giustificato con l’esistenza, nel medesimo territorio ove essa opera, di altra società (la ASD Alta Tuscia Laziale) che vanterebbe una consolidata tradizione del settore giovanile e che raccoglierebbe tutti i ragazzi dei Comuni limitrofi. Ritiene la Commissione che le giustificazioni della deferita non valgono ad eliminare la responsabilità. Invero la ratio della disposizione è palesemente quella di incrementare i vivai e l’autosufficienza tecnica delle affiliate, ed è inoltre evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico sportiva delle Società. La Società VIGOR, partecipando al Campionato di Prima Categoria, deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore, ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio. Nel determinare la misura della sanzione, la Commissione Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, pur tenuto conto delle constrodeduzioni della deferita non può sottacere che la Società opera in un Comune ove sinora non aveva mai lamentato le difficoltà esposte. DELIBERA • di comminare alla A.S. VIGOR l’ammenda di  500,00.
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