COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ CANTALUPO PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ CANTALUPO PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA. Con atto del 24.10.2005 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società CANTALUPO per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2005. La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni evidenziando che la modestissima consistenza demografica della località ove ha sede, non le consente di reperire atleti in età per svolgere l’attività giovanile. Ritiene la Commissione che la responsabilità deve essere affermata e risulta “per tabulas” e peraltro la Società è già incorsa nella medesima violazione nella stagione 2004/2005, pur riconoscendo l’obiettiva fondatezza dei fatti dedotti nelle controdeduzioni che però non sollevano. DELIBERA • Di comminare alla Società CANTALUPO l’ammenda di € 500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it