COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ STIMIGLIANO, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2005 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ STIMIGLIANO, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2005 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA. Con atto del 24.10.2005 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società STIMIGLIANO, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n.1 dell’1.7.2005. La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. La Società ha confermato il fatto storico, ma lo ha giustificato con l’esistenza, nel medesimo territorio ove essa opera, di altra società (la Pro Calcio Sabina) che raccoglierebbe tutti i (pochi) ragazzi delle zone limitrofe. Ritiene la Commissione che le giustificazioni della deferita non valgono ad eliminare la responsabilità. Invero la ratio della disposizione è palesemente quella di incrementare i vivai e l’autosufficienza tecnica delle affiliate, ed è inoltre evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico sportiva delle Società. La Società STIMIGLIANO, partecipando al Campionato di Prima Categoria, deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore, ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio, né possono valere a giustificazione gli scarsi indici demografici della zona. Nel determinare la misura della sanzione, la Commissione non può tuttavia non tener conto dell’oggettiva difficoltà di reperire giovani data anche la presenza nella medesima zona di altre società calcistiche, ma anche della circostanza che la Società è già incorsa nella medesima violazione nella stagione 2004/2005. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA • di comminare alla Società STIMIGLIANO l’ammenda di  500,00.
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