COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ G.S. LATERA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ G.S. LATERA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA. Con atto del 24.10.2005 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società G.S. LATERA per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2005. La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, incentrate sulla circostanza che il Comune di Latera conta circa 1000 abitanti, per cui è praticamente impossibile iscrivere una squadra allievi o giovanissimi o, in alternativa, juniores. Ha precisato, inoltre, che Latera fa parte, assieme ai paesi limitrofi, della Società ALTA TUSCIA che partecipa ai vari Campionati giovanili. Invero, le giustificazioni addotte non valgono ad eliminare la responsabilità dell’interessato, atteso che la richiamata disposizione non ammette deroghe, ma solo graduazione di sanzioni. Tutto ciò premesso, preso atto delle difficoltà organizzative rappresentate dalla Società deferita, la Commissione Disciplinare DELIBERA • Di comminare alla Società G.S. LATERA l’ammenda di € 250,00.
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