COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. BELLEGRA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. BELLEGRA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA. Con atto del 24.10.2005 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società BELLEGRA per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2005. La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, con le quali ha evidenziato che il campo è tuttora inagibile, tanto è vero che è costretta ad allenarsi e a giocare le partite di campionato in un campo di un Comune vicino (Roiate) in cui giocano anche altre squadre. Ha precisato, inoltre, che ha sempre coltivato squadre giovanili, cosa impossibile in questa stagione per le difficoltà rappresentate, ma si è provveduto a far confluire il proprio settore giovanile nel settore giovanile dell’A.S.P. PRO CALCIO OLEVANO, il cui Presidente con l’allegata lettera, ha confermato la circostanza. Pur prendendo atto delle giustificazioni addotte dall’interessato, la Commissione Disciplinare atteso il carattere tassativo della richiamata disposizione che lascia all’interprete solo la possibilità di produrre la sanzione; DELIBERA • Di comminare alla Società BELLEGRA l’ammenda di € 250,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it