COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO BAINSIZZA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO BAINSIZZA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA. Con atto del 24.10.2005 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società ATLETICO BAINSIZZA, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n.1 dell’1.7.2005. La Società deferita non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. La Commissione ritiene, che in assenza di giustificazioni dalla deferita, la responsabilità debba essere affermata risultando “per tabulas”. Invero la disposizione richiamata, la cui ratio è palesemente quella di incrementare i vivai o l’autosufficienza tecnica delle affiliate, non consente deroghe, ma solo una graduazione della pena che, però, nella specie non può verificarsi in assenza di qualsiasi argomento a sostegno proposto dalla deferita, peraltro già incorsa nella stessa violazione nelle stagioni 2003/2004 e 2004/2005. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA • Di comminare alla Società ATLETICO BAINSIZZA l’ammenda di € 1.000,00.
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