COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. S. APOLLINARE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.3.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE ALDO D’URSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 22.12.2005 (Gara: S. APOLLINARE – PRIVERNO del 18.12.2005 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. S. APOLLINARE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.3.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE ALDO D’URSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 22.12.2005 (Gara: S. APOLLINARE – PRIVERNO del 18.12.2005 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • considerato che la reclamante non disconosce il fatto accaduto; • ritenuto che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata ai fini probatori; • ritenuto che la sanzione irrogata è parzialmente congrua; DELIBERA • di ridurre la squalifica a carico del Sig. D’URSO ALDO (Allenatore) dal 15.3.2006 al 28.2.2006. • La tassa reclamo va restituita.
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