COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ACILIA CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ E LA SQUALIFICA FINO AL 31-1-2006 DEL CALCIATORE MILAZZO GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 42 DEL 7-12-2005. (GARA: ACILIA CALCIO – TOR DI QUINTO DEL 4-12-2005 CAMPIONATO DI PROMOZIONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ACILIA CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ E LA SQUALIFICA FINO AL 31-1-2006 DEL CALCIATORE MILAZZO GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 42 DEL 7-12-2005. (GARA: ACILIA CALCIO – TOR DI QUINTO DEL 4-12-2005 CAMPIONATO DI PROMOZIONE) La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo in epigrafe sentita come da richiesta la società reclamante; rilevato che la Società contesta sostanzialmente quanto riportato nel referto sia in merito alla responsabilità del calciatore per i fatti addebitati sia per quanto attiene il comportamento di propri sostenitori e della società in ordine alla diffusione del comunicato antiviolenza; ritenuto che quanto dedotto nel reclamo può essere ritenuto parzialmente assumibile in rapporto agli addebiti contestati e comporta un lieve ridimensionamento delle sanzioni impugnate; DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore Milazzo Giuseppe dal 31-1-2006 al 24-1-2006 e l’ammenda a carico della società da € 150,00 ad € 75,00. La tassa reclamo va restituita
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