COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.C.D. CASALVIERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA SINO AL 31/12/2008 A CARICO DEI CALCIATORI FANELLI JACQUES E VITTI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 7/12/05 (Gara: Casalvieri – Fontechiari del 4/12/05 – Campionato II CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.C.D. CASALVIERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA SINO AL 31/12/2008 A CARICO DEI CALCIATORI FANELLI JACQUES E VITTI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 7/12/05 (Gara: Casalvieri - Fontechiari del 4/12/05 - Campionato II CATEGORIA) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’Arbitro, osserva La reclamante ha negato che il calciatore Fanelli abbia colpito l’Arbitro con un calcio al polpaccio, e ha invece sostenuto che l’interessato, mentre percorreva “ di corsa e con impeto ” lo stretto viottolo che conduce agli spogliatoi, aveva urtato il Direttore di gara, ma “ non certo con l’intenzione di colpirlo ”. Quanto poi al calciatore Vitti la ricorrente ha dichiarato che questi giunto dinanzi agli spogliatoi aveva sputato “ per pura stupidaggine” in direzione dell’Arbitro, da una distanza di circa 5 metri, attingendolo sulla spalla sinistra. Si è quindi richiesta, per entrambi i calciatori, una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha dichiarato che, mentre rientrava verso gli spogliatoi, era stato urtato alla spalla e contestualmente aveva ricevuto un calcio al polpaccio della gamba sinistra dal calciatore Fanelli Jacques, che in quel momento lo stava sorpassando di corsa. L’arbitro ha inoltre precisato che il calcio gli aveva causato dolore e un “ indolenzimento ” al muscolo del polpaccio che era durato alcuni minuti. Il Direttore di gara ha poi riferito che, mentre si accingeva ad aprire la porta del suo spogliatoio, il calciatore Vitti Mirko, ivi presente, da una distanza di circa 30 cm gli aveva sputato sul viso, colpendolo tra il naso e la bocca, allontanandosi poi di corsa. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, risulta quindi confermata la sussistenza e la volontarietà dei gesti compiuti dai due calciatori; gesti assolutamente intollerabili, per i quali appare del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, sia per quanto concerne il calcio inferto al polpaccio, gesto di natura aggressiva e violenta, che lo sputo al volto, espressione di massimo disprezzo nei confronti della persona. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica fino al 31/12/2008 a carico dei calciatori FANELLI JACQUES e VITTI MIRKO. La tassa di reclamo va incamerata.
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