COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2005 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2005 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA. Con atto del 24.10.2005 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società ATLETICO VESCOVIO, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n.1 dell’1.7.2005. La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni ed è stata ascoltata dalla Commissione, così come richiesto, nella seduta del 1°.12.2005. La Società ha confermato il fatto storico ma lo ha giustificato con obiettive difficoltà logistiche ed organizzative dovute alla sua recente costituzione (settembre 2003); in particolare la società non disporrebbe né di un proprio campo di gioco, né di validi istruttori necessari allo sviluppo del settore giovanile. Ritiene la Commissione che le giustificazioni non valgono, pur nelle loro obiettività, ad eliminare la responsabilità. Invero la disposizione richiamata, la cui ratio è palesemente quella di incrementare i vivai o l’autosufficienza tecnica delle affiliate, non distingue tra società giovani, neocostituite e società di consolidata tradizione, ma solo tra categorie di partecipazione, essendo evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico-sportiva delle Società. La Società ATLETICO VESCOVIO, partecipando al Campionato di Prima Categoria, deve quindi provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore, ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio. Peraltro le giustificazioni addotte non sono assumibili in quanto la Società opera nella città di Roma. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA • di comminare alla Società ATLETICO VESCOVIO l’ammenda di  500,00.
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