COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO BAINSIZZA (TESS. GIANOLA) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CARAMANICA FRANCESCO PARTECIPANTE ALLA GARA GIANOLA – ATLETICO BAINSIZZA DELL’8.1.2006 – CAMPIONATO DI I CATGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO BAINSIZZA (TESS. GIANOLA) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CARAMANICA FRANCESCO PARTECIPANTE ALLA GARA GIANOLA – ATLETICO BAINSIZZA DELL’8.1.2006 – CAMPIONATO DI I CATGORIA La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore CARAMANICA FRANCESCO matr. 3176765, in quanto squalificato per 1 gara con il Comunicato Ufficiale n. 50 del 29.12.2005; • considerato che, contrariamente a quanto affermato, il calciatore squalificato è CARAMANICA FRANCESCO nato il 13.10.1986 matr. 3894374 espulso nella gara GIANOLA – PODGORA del 21.12.2005 e il calciatore che ha preso parte alla gara in epigrafe è CARAMANICA FRANCESCO nato il 24.8.1978 matr. 3176765 solo omonimo del calciatore squalificato; • ritenuta la posizione del calciatore in questione assolutamente regolare; DELIBERA • di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo GIANOLA – ATL. BAINSIZZA 2 – 1 • La tassa reclamo va incamerata.
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