COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ VIRTUS STELLA AZZURRA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5 O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE SCOLASTICA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ VIRTUS STELLA AZZURRA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5 O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE SCOLASTICA Con atto del 24.10.2005 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società VIRTUS STELLA AZZURRA per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores di Calcio a 5 o, in alternativa, al Campionato Giovanile Allievi di calcio a 5 indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2005. La Società deferita, nella persona del Suo Presidente Sig. ISAIA GIUSEPPE, ha rappresentato che l’attuale Società è stata rilevata ad inizio stagione, per cui non vi erano i tempi necessari per organizzare una squadra giovanile. Lo stesso ha aggiunto che è nei programmi del prossimo anno la presenza della Società nel settore giovanile. Pertanto, la Commissione Disciplinare, prendendo atto di quanto dedotto dall’interessato, ma atteso il carattere tassativo della richiamata disposizione che ammette solo la graduazione della sanzione e rilevato che la Società è già incorsa nella medesima violazione nelle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 DELIBERA • Di comminare alla Società VIRTUS STELLA AZZURRA l’ammenda di € 800,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it