COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. FOOTWORK ROMA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. FOOTWORK ROMA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA Con atto del 24.10.2005 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società A.S. FOOTWORK ROMA per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores di Calcio a 5 o, in alternativa, al Campionato Giovanile Allievi di calcio a 5 indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2005. La Società deferita ha fatto pervenire richiesta di essere ascoltata. Puntualmente si è presentata alla riunione in cui il suo Direttore Generale ha fatto presente che la zona (Le Palme) in cui opera non fornisce di un servizio pubblico di trasporti, per cui è stato difficile far venire al suo impianto sportivo giovani in numero sufficiente a formare una squadra giovanile. La Commissione Disciplinare prende atto delle giustificazione addotte, che però non possono essere assunte nemmeno a parziale giustificazione in quanto la Società ha sede in Roma e , quindi, non può certo lamentare la scarsità di materiale umano a disposizione ed è già incorsa nella medesima violazione nelle stagioni 2003/2004 e 2004/2005, e atteso il carattere tassativo della richiamata disposizione che ammette solo la gradazione della sanzione, DELIBERA • Di comminare alla Società A.S. FOOTWORK ROMA l’ammenda di € 800,00.
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