COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ASS. LIDENSE C5, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2005 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ASS. LIDENSE C5, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2005 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA. Con atto del 24.10.2005 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società Ass. LIDENSE Ca5, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores di Calcio a 5 o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a 5 indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n.1 dell’1.7.2005. La Società deferita non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. La Commissione ritiene, che in assenza di giustificazioni dalla deferita, la responsabilità debba essere affermata risultando “per tabulas”. Invero la disposizione richiamata, la cui ratio è palesemente quella di incrementare i vivai o l’autosufficienza tecnica delle affiliate, non consente deroghe, ma solo una graduazione della pena che, però, nella specie non può verificarsi in assenza di qualsiasi argomento a sostegno proposto dalla deferita. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, non può non considerare che la suddetta Società partecipa al campionato Regionale U21 riserve e quindi tenuto conto della volontà della stessa di perseguire, anche se in misura diversa, le finalità che la norma violata si prefigge DELIBERA • di comminare alla Società Ass. LIDENSE C5 l’ammenda di € 600.
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