COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO BAINSIZZA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO BAINSIZZA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2005, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.
LEGGASI:
Con atto del 24.10.2005 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società ATLETICO BAINSIZZA per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2005.
La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, incentrate sul fatto che Borgo Bainsizza conta appena 600 abitanti, per cui è difficile reperire giovani idonei a svolgere attività agonistica nel Campionato giovanile o juniores, anche per la contemporanea attività in zona di Società di più antiche tradizioni.
Conclude con la richiesta di non essere deferita.
Invero le giustificazioni addotte non valgono ad eliminare la responsabilità dell’interessato, atteso che la richiamata disposizione non ammette deroghe, ma solo graduazione delle sanzioni.
Tutto ciò premesso, preso atto di quanto rappresentato dalla Società deferita, la Commissione Disciplinare non può sottacere la circostanza che la Società è già incorsa nella medesima violazione nelle stagioni sportive 2003/2004 e 2004/2005.
DELIBERA
• Di comminare alla Società ATLETICO BAINSIZZA l’ammenda di € 600,00.
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