COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RAYO PELLICANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE RICCI DOMENICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 4.1.2006 (Gara: GEDILA – RAYO PELLICANO del 24.12.2005 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RAYO PELLICANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE RICCI DOMENICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 4.1.2006 (Gara: GEDILA – RAYO PELLICANO del 24.12.2005 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; • rilevato che la reclamante deduce a scusante del calciatore incolpato che lo stesso non avrebbe commesso alcun gesto di violenza nei confronti di un avversario e che dopo l’espulsione avrebbe reagito con frasi irriguardose senza mai avvicinarsi al Direttore di gara; • ritenuto per contro che il Direttore di gara ha precisato in sede di audizione diretta, di essere assolutamente certo del gesto di violenza commesso dal RICCI nei confronti di un avversario e che lo stesso dopo l’espulsione si è avvicinato con fare minaccioso con un pugno proteso in avanti ma veniva fermato da altri calciatori a circa mezzo metro dall’arbitro; • rilevato che il comportamento del calciatore può essere senz’altro considerato come gravemente minaccioso ma non può con certezza essere considerato come un tentativo di violenza e quindi la sanzione comminata può essere ridimensionata come da dispositivo DELIBERA • di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore RICCI DOMENICO dal 30.6.2006 al 31.3.2006. • La tassa reclamo va restituita.
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