COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALFIICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE PETRILLI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 15.12.2005 (Gara: CEPRANO – ATINA dell’11.12.2005 – Campionato I Categoria )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALFIICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE PETRILLI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 15.12.2005 (Gara: CEPRANO – ATINA dell’11.12.2005 – Campionato I Categoria ) La Commissione Disciplinare, • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; • osservato che la Società ATINA non nega l’avvenimento del fatto in sede di reclamo; • rilevato che il calciatore PETRILLI EMILIANO ha effettivamente colpito l’arbitro con una pallonata, colpendolo sulla gamba, provocandogli di conseguenza dolore; • osservato che, sentito in sede di supplemento di referto, l’arbitro ha confermato la volontarietà del gesto del calciatore PETRILLI EMILIANO, specificando tra l’altro che la distanza tra il calciatore e l’arbitro era di circa 4 metri e che nessun altro giocatore ara nelle vicinanze del direttore di gara, esclusi il PETRILLI EMILIANO e il calciatore a terra; • ritenute comunque parzialmente assumibili talune considerazioni esposte dalla reclamante, per cui si ritiene che la sanzione possa essere ridimensionata; DELIBERA • di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PETRILLI EMILIANO dal 31.12.2007 al 30.6.2007. • La tassa reclamo va restituita.
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