COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL U.S. LA QUERCIA 88 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA SINO AL 20/3/2006 A CARICO DEL CALCIATORE FUSARO FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 15/12/05 (Gara: La Quercia 88 – Rianese dell’ 11/12/05 – Camp. II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL U.S. LA QUERCIA 88 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA SINO AL 20/3/2006 A CARICO DEL CALCIATORE FUSARO FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 15/12/05 (Gara: La Quercia 88 - Rianese dell’ 11/12/05 - Camp. II Categoria) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; Considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, in merito alla misura eccessiva della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il gesto compiuto dal calciatore Fusaro, il quale, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, poggiava le mani sul petto dell’Arbitro, spingendolo “ lievemente ”, va ricondotto piuttosto ad un atteggiamento di protesta, manifestata in maniera vivace e veemente, che non ad un gesto di natura violenta o minacciosa. Che, pertanto, pur censurando il successivo comportamento del giocatore, il quale dalla zona degli spogliatoi ingiuriava ripetutamente l’Arbitro, si ritiene di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore FUSARO FABRIZIO dal 20/3/2006 al 14/2/2006. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it