COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. VALENTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA SINO AL 30/6/2009 A CARICO DEL CALCIATORE NERI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 7/12/05 ( Gara: Valentia – Pisana Club del 2/12/05 – Camp. C.5 Serie D RM )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. VALENTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA SINO AL 30/6/2009 A CARICO DEL CALCIATORE NERI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 7/12/05 ( Gara: Valentia - Pisana Club del 2/12/05 - Camp. C.5 Serie D RM ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Neri, in occasione delle proteste per la concessione del calcio di rigore, non avrebbe colpito l’Arbitro con il ginocchio, ma avrebbe soltanto sollevato la gamba per rammostrare allo stesso le ferite riportate in seguito ai falli subìti. La reclamante ha inoltre contestato che l’incontro sia rimasto sospeso tre minuti, per consentire al Direttore di gara di riprendersi, ed infatti nel referto arbitrale non risultano conteggiati detti minuti di recupero. Ascoltato in sede di supplemento l’Arbitro ha confermato integralmente quanto già scritto nel referto e ha quindi precisato che, dopo l’assegnazione del calcio di rigore, il giocatore Massimo Neri si era avvicinato a pochi centimetri del suo viso e dopo aver protestato con veemenza, aveva afferrato con la mano destra il fischietto, tentando di toglierlo dalla sua bocca, senza riuscirvi. Espulso per tale motivo, il calciatore si era poi avvicinato nuovamente, con una espressione del volto adirata e cattiva, e alzando con gesto rapido il ginocchio destro lo aveva colpito agli organi genitali. L’Arbitro ha inoltre riferito che, per riprendersi dal colpo, gli erano occorsi circa tre minuti, dopo di che aveva fatto battere il calcio di rigore, fischiando poi la fine dell’incontro. L’Arbitro ha anche riferito che, dopo la gara, il Dirigente e l’Allenatore del Valentia, nonché lo stesso giocatore Neri si erano recati nel suo spogliatoio per scusarsi dell’accaduto. L’Arbitro ha infine precisato di non aver considerato come tempo di recupero i circa tre minuti in cui la gara era stata ferma, sicché l’ora della fine dell’incontro indicata nel referto andava posticipata di tre minuti (21,15 anziché 21,12); considerato poi il minuto neutralizzato per perdita di tempo nel 2T, anche il minuto della segnatura del calcio di rigore andava posticipato dal 30 ’ al 31 ’. Alla luce della precisazioni fornite dal Direttore di gara, fonte privilegiata e degna di fede, va quindi confermata la sussistenza e la volontarietà del gesto di violenza compiuto dal giocatore Neri; gesto che, per fortuna, ha causato all’Arbitro soltanto un “ leggero e costante dolore ” nella zona colpita, senza necessità di cure mediche. Ribadita l’intollerabilità e la gravità di tale gesto, e considerata altresì la natura e la pericolosità dello stesso, deve quindi considerarsi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo; Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore NERI MASSIMO fino al 30/6/2009. La tassa di reclamo va incamerata.
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