COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 2/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. CARLISPORT CA5 ARICCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE BENEDETTI DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 12/1/06 ( Gara: Don Bosco Genzano – Carlisport del 9/1/06 – Camp. C.5 Serie D )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 60 del 2/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL A.S.D. CARLISPORT CA5 ARICCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE BENEDETTI DAVIDE
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 12/1/06
( Gara: Don Bosco Genzano - Carlisport del 9/1/06 - Camp. C.5 Serie D )
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali; osserva:
La reclamante ha dedotto che il calciatore Benedetti, dopo la notifica dell’espulsione, avrebbe soltanto appoggiato la mano sul corpo dell’Arbitro in una zona vicino al petto e non sulla faccia; e ciò, con fare minaccioso, ma non violento,sicché il gesto non avrebbe potuto procurare dolore. Si è richiesta pertanto una riduzione della sanzione ritenuta eccessiva.
Nel suo referto, il Direttore di gara ha così descritto il comportamento del Benedetti: “ Al momento dell’espulsione il giocatore si avvicina e mi stringe la faccia tra le mani provocandomi un forte dolore alla mandibola ”.
Ribadita la natura di fonte privilegiata e degna di fede del referto arbitrale, occorre quindi precisare che il gesto compiuto dal calciatore, secondo le modalità descritte dall’Arbitro, deve necessariamente qualificarsi come atto di violenza e non certamente di minaccia come sostenuto dalla ricorrente; e ciò, anche in base all’ovvia considerazione che il gesto ha procurato “ forte dolore ” alla mandibola del Direttore di gara.
Ciò posto, appare quindi del tutto congrua ed adeguata alla gravità del fatto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo; dovendosi tuttavia, a tal riguardo, rettificarne la motivazione: se il calciatore si fosse reso responsabile del comportamento menzionato dal Giudice (“ con le mani stringeva fortemente il collo del Direttore di gara procurandogli forte dolore ”), questa Commissione, riformando “ in peius ” il provvedimento disciplinare, avrebbe dovuto infatti comminare una sanzione molto più severa.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore BENEDETTI DAVIDE fino al 31/12/2007.
La tassa di reclamo va incamerata.
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