COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ R11 LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MANOCCHIO FABRIZIO, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASTELLO ANDREA E DI INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE BARATELLA GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006 (Gara: R11 LATINA – ATLETICO SABOTINO del 22.1.2006 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ R11 LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MANOCCHIO FABRIZIO, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASTELLO ANDREA E DI INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE BARATELLA GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006
(Gara: R11 LATINA – ATLETICO SABOTINO del 22.1.2006 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• rilevato che la reclamante, pur non negando sostanzialmente i fatti addebitati ai suoi tesserati, tende a sminuirne la portata deducendo che:
a) il dirigente BARATELLA non si sarebbe mai avvicinato a distanza inferiore ai cinque metri, pur agitando le mani;
b) il calciatore MANOCCHIO avrebbe urtato l’arbitro involontariamente, pur protestando vivacemente;
c) il calciatore CASTELLO avrebbe protestato vivacemente senza tenere un comportamento minaccioso, anche perché giovane e di corporatura minuta;
• ritenuto per contro che la ricostruzione operata dall’arbitro è chiara e circostanziata ed attribuisce inequivocabilmente a tutti e tre i tesserati un comportamento gravemente minaccioso e al calciatore MANOCCHIO anche un gesto di violenza consumata, pur senza conseguenze;
• considerate le sanzioni irrogate assolutamente congrue e rispondenti agli addebiti;
DELIBERA
• di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate.
• La tassa reclamo va incamerata.
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