COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ R11 LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MANOCCHIO FABRIZIO, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASTELLO ANDREA E DI INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE BARATELLA GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006 (Gara: R11 LATINA – ATLETICO SABOTINO del 22.1.2006 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ R11 LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MANOCCHIO FABRIZIO, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASTELLO ANDREA E DI INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE BARATELLA GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006 (Gara: R11 LATINA – ATLETICO SABOTINO del 22.1.2006 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • rilevato che la reclamante, pur non negando sostanzialmente i fatti addebitati ai suoi tesserati, tende a sminuirne la portata deducendo che: a) il dirigente BARATELLA non si sarebbe mai avvicinato a distanza inferiore ai cinque metri, pur agitando le mani; b) il calciatore MANOCCHIO avrebbe urtato l’arbitro involontariamente, pur protestando vivacemente; c) il calciatore CASTELLO avrebbe protestato vivacemente senza tenere un comportamento minaccioso, anche perché giovane e di corporatura minuta; • ritenuto per contro che la ricostruzione operata dall’arbitro è chiara e circostanziata ed attribuisce inequivocabilmente a tutti e tre i tesserati un comportamento gravemente minaccioso e al calciatore MANOCCHIO anche un gesto di violenza consumata, pur senza conseguenze; • considerate le sanzioni irrogate assolutamente congrue e rispondenti agli addebiti; DELIBERA • di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate. • La tassa reclamo va incamerata.
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