COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.C. FONTE MERAVIGLIOSA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE COLAVOLPE DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 4.1.2006 ( Gara: Torrimpietra – Fonte Meravigliosa del 29.12.2005 – Camp. JUN. PROV. RM )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.C. FONTE MERAVIGLIOSA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE COLAVOLPE DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 4.1.2006 ( Gara: Torrimpietra - Fonte Meravigliosa del 29.12.2005 - Camp. JUN. PROV. RM ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Colavolpe, dopo l’espulsione, avrebbe gettato il pallone in terra, con un gesto di stizza, ma senza alcuna intenzione di colpire l’Arbitro. Si è quindi richiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che il giocatore, dopo essere stato espulso per aver colpito un avversario con un calcio, aveva raccolto da terra il pallone e, da breve distanza, lo aveva poi lanciato con le mani contro il Direttore di gara, colpendolo alla coscia della gamba sinistra, e arrecandogli un “ leggerissimo ” dolore. L’Arbitro ha inoltre dichiarato che il gesto non era stato accompagnato da offese o insulti nei suoi confronti. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, questa Commissione, pur ribadendo l’intollerabilità del gesto compiuto dal giocatore, ritiene tuttavia di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, rapportandola alle effettive responsabilità, e rilevando, a tal riguardo, che nel caso di specie mancano i requisiti di aggressività o di violenza, che possano giustificare una sanzione così severa come questa comminata dal Giudice Sportivo. E ciò, anche in considerazione del fatto, che il lancio del pallone sulla coscia dell’Arbitro non ha causato a quest’ultimo alcuna conseguenza fisica. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA • di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore COLAVOLPE DANIELE dal 31/12/2006 al 30/6/2006. • La tassa di reclamo va restituita.
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