COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PERLA DEL TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.2.2006 A CARICO DELLA CALCIATRICE TIRANTE SERENA E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006 (Gara: PERLA DEL TIRRENO – RES BLU 92 del 22.1.2006 – Campionato Calcio a 11 Femminile)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PERLA DEL TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.2.2006 A CARICO DELLA CALCIATRICE TIRANTE SERENA E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006 (Gara: PERLA DEL TIRRENO – RES BLU 92 del 22.1.2006 – Campionato Calcio a 11 Femminile) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, per quanto concerne la calciatrice TIRANTE, possono ritenersi parzialmente assumibili e che, pertanto, la sanzione comminata a tempo determinato può essere rivisitata alla luce delle effettive responsabilità della giocatrice; • che non può essere invece accolta la richiesta di riduzione dell’ammenda a carico della Società, in quanto la stessa è stata comminata nella misura prevista dal regolamento della Coppa Italia di Calcio Femminile pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 22.9.2005; • tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA • di accogliere il reclamo per quanto concerne la calciatrice TIRANTE SERENA e, per l’effetto, riduce la squalifica dal 17.2.2006 al 10.2.2006; • di confermare l’ammenda di € 1.000,00 a carico della Società PERLA DEL TIRRENO. • La tassa reclamo va restituita.
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