COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 16.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASILINA B.C.C.R. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE ANNESI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006 (Gara: CASILINA BCCR – ROCCA DI PAPA del 21.1.2006 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 16.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASILINA B.C.C.R. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE ANNESI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006 (Gara: CASILINA BCCR – ROCCA DI PAPA del 21.1.2006 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • ritenuto che le frasi profferite dal calciatore ANNESI FABRIZIO sono dovute al disappunto del momento, e non si connotano per la particolare gravità; • ritenuto che lo stesso calciatore ha appoggiato solo lievemente le mani sull’arbitro in segno di protesta; • ritenute parzialmente assumibili le deduzioni della Società; DELIBERA • di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore ANNESI FABRIZIO dal 17.3.2006 al 28.2.2006. • La tassa reclamo va restituita.
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