COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 16.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TIVOLI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LOMBARDO GABRIELE ALLA GARA GERANO – SPORTING TIVOLI DEL 29.1.2006 – CAMPIONATO II CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 16.2.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TIVOLI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LOMBARDO GABRIELE ALLA GARA GERANO – SPORTING TIVOLI DEL 29.1.2006 – CAMPIONATO II CATEGORIA
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore in questione in quanto squalificato per una gara per recidività in ammonizione con il Comunicato Ufficiale n. 58 del 26.1.2006;
• osservato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e la posizione del calciatore va considerata irregolare;
DELIBERA
• di comminare alla Società GERANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00;
• di inibire il dirigente FUBELLI ANTONELLO sino al 2.3.2006;
• di squalificare il calciatore LOMBARDO GABRIELE per 1 giornata ulteriore di gara.
• La tassa reclamo va restituita.
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