COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 24.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON IL COMUNICATO UFFICIALE 22 DEL 2-2-2006. GARA BASSANO ROMANO – CORCHIANO DEL 28-1-2006 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI VITERBO.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 24.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON IL COMUNICATO UFFICIALE 22 DEL 2-2-2006. GARA BASSANO ROMANO – CORCHIANO DEL 28-1-2006 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI VITERBO. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la società reclamante, pur ritualmente convocata come da richiesta non si è presentata; osservato che la reclamante pur non contestando i fatti addebitati ritiene la sanzione eccessiva, anche in rapporto al comportamento del proprio dirigente responsabile che è stato di fattiva collaborazione e non inerte come addebitato; rilevato che, prescindendo dalle considerazioni a difesa della reclamante che non trovano riscontro negli atti ufficiali, i fatti addebitatI, pur gravi possono essere lievemente ridimensionati, come da dispositivo, ragguagliandoli a fatti analoghi e già sanzionati; DELIBERA Di ridurre l’ammenda da € 300,00 ad € 200,00. La tassa reclamo va restituita.
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