COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 02.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. OTTAVIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E DI SQUALIFICA FINO AL 3.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE AGOSTINI FABIO E FINO AL 24.2.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MOSCHELLA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006 ( Gara: SAVIO – OTTAVIA del 21.1.2006 – Camp. JUN. REG. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 02.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. OTTAVIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3 E DI SQUALIFICA FINO AL 3.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE AGOSTINI FABIO E FINO AL 24.2.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MOSCHELLA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006 ( Gara: SAVIO - OTTAVIA del 21.1.2006 - Camp. JUN. REG. ) La Commissione Disciplinare; • visti i reclami in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: In via preliminare, si richiama la decisione già assunta, in sede di stralcio, per quanto concerne le squalifiche dei calciatori AGOSTINI e MOSCHELLA, e di cui al C.U. n. 64 del 16/2/06. Quanto alla punizione sportiva di perdita della gara, a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l’Arbitro avrebbe erroneamente indicato, tra i giocatori da espellere, il n. 9 Ciucci Carlo, e ciò, a causa di uno “ scambio di persona ” tra detto giocatore, che in quel momento si trovava invece in altra zona del campo, ed il giocatore Monopoli Mirko, il quale, già espulso in precedenza, aveva effettivamente insultato l’Arbitro. Dovendosi conteggiare in quattro, e non cinque, i calciatori espulsi dell’Ottavia, non sarebbe quindi venuto meno il numero minimo di giocatori previsto per la prosecuzione dell’incontro. Di qui l’eccepito “ errore tecnico ” dell’Arbitro, e la richiesta di ripetizione della gara. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che, dopo l’espulsione del calciatore Monopoli, nella prima azione successiva alla ripresa del gioco ( palla spiovente in area di rigore ), il n. 5 Moschella aveva protestato nei suoi confronti in maniera irruente e irriguardosa, lamentando di aver ricevuto da un avversario un colpo al viso; subito dopo il giocatore, con fare agitato, aveva sollecitato i compagni perché gli indicassero l’autore del fallo, e successivamente aveva colpito poi con un violento calcio la panchina della propria squadra, danneggiandola. L’Arbitro ha inoltre riferito che, in quel frangente, si erano avvicinati a lui altri due giocatori della Soc. Ottavia, e precisamente il n. 9 Ciucci Carlo, il quale gli aveva rivolto pesanti insulti, ed il n. 4 Agostini Fabio, il quale lo aveva insultato e minacciato con atteggiamento molto aggressivo, tanto che si era reso necessario l’intervento dei compagni, per allontanarlo. A quel punto, poiché si era creato un clima di forte tensione, egli aveva ritenuto opportuno non mostrare il cartellino rosso ai tre giocatori da espellere, ( Moschella, Ciucci e Agostini ), per evitare che la situazione degenerasse, mettendo in pericolo sia la propria incolumità, che quella dei giocatori della squadra avversaria. Il Direttore di gara ha anche precisato che il giocatore Monopoli Mirko, già espulso in precedenza e che egli stesso aveva visto abbandonare il terreno di gioco e raggiungere gli spogliatoi, non aveva partecipato alle vivaci e offensive proteste poste in essere nei suoi confronti dai calciatori Ciucci e Agostini. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, fonte di prova privilegiata e degna di fede, deve quindi escludersi ogni “ scambio di persona ”, e pertanto, confermata l’espulsione del giocatore Ciucci Carlo, va giudicata del tutto corretta la decisione dell’Arbitro di sospendere l’incontro, dal momento che, ove egli avesse adottato i relativi provvedimenti disciplinari a carico dei giocatori Moschella, Ciucci e Agostini - provvedimenti non palesati per evitare rischi all’incolumità delle persone - la Soc. Ottavia, che in precedenza aveva già subìto due espulsioni, sarebbe rimasta in campo con un numero non regolamentare di giocatori. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la punizione sportiva a carico della Soc. OTTAVIA della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. Sulla tassa di reclamo si è già deciso in sede di stralcio.
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