COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 02.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIULIANO DI ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FRASCA GIANMARCO E FRANCESCO PIZZUTI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE FROSINONE CON C.U. N. 20 DEL 16.2.2006 (Gara: GIULIANO DI ROMA – CASTELLIRI dell’11.2.2006 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 02.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIULIANO DI ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FRASCA GIANMARCO E FRANCESCO PIZZUTI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE FROSINONE CON C.U. N. 20 DEL 16.2.2006 (Gara: GIULIANO DI ROMA - CASTELLIRI dell’11.2.2006 – Campionato Jun. Prov. Frosinone) La Commissione Disciplinare letto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; considerato che le motivazioni addotte in sede di reclamo risultano in parte condivisibili; ritenuto che il comportamento dei calciatori sanzionati – sicuramente scorretto – trova origine nel clima di vibrante protesta e di “indegna gazzarra” così come rilevato dallo stesso direttore di gara in cui era ormai degenerato l’incontro in esame, tanto da determinarne la sospensione; ritenuto altresì che, in tale clima di protesta generale, il comportamento dei calciatori FRASCA e PIZZUTI trova parziale giustificazione; considerata quindi non congrua la squalifica irrogata in primo grado; DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica dei calciatori FRASCA GIANMARCO e PIZZUTI FRANCESCO da 5 a 4 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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