COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DELLA F.I.G.C. NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE FRANCHITTI STEFANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DELLA F.I.G.C. NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE FRANCHITTI STEFANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 C.G.S. Con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale 3/d, notificato il 19-9-2005 con nota prot. 6395.18/117, la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio la società Roma VIII, il Presidente della stessa Rag. Mimmo Zingaro ed il calciatore Franchitti Stefano per violazione dell’articolo 8 comma 1 e 2 del CGS per aver concorso tra loro a confezionare la richiesta di emissione di nuovo tesseramento n. 084646 inoltrata il 30-4-2002 contenente la firma del genitore Franchitti Vincenzo risultata apocrifa. La posizione della società e del suo presidente è già stata definita con separato provvedimento. La Commissione Disciplinare inviava la contestazione d’addebito al calciatore Franchitti Stefano con nota del 16-1-2006 fissando il termine per la presentazione di eventuali deduzioni a difesa e per la richiesta di essere sentiti per l’11 -2-2006 e per la discussione la riunione del 15 febbraio 2006. Il calciatore deferito non faceva pervenire controdeduzioni ma richiedeva di essere sentito e si presentava personalmente, accompagnato dai genitori e la madre del deferito rilasciava a verbale una dichiarazione difensiva. In sintesi la madre del calciatore assumeva di aver sottoscritto effettivamente il modulo di tesseramento, unitamente al figlio, presso la segreteria della società ma affermava di non averlo letto e di non aver compreso che si trattasse di un tesseramento “a vita”. Confermava che il figlio aveva giocato con la società Roma VIII per tre stagioni successivamente alla firma del tesseramento. Di aver notato delle anomalie solo all’inizio della terza stagione sportiva, quando i compagni di squadra del figlio venivano chiamati per sottoscrivere un nuovo tesseramento, mentre il figlio non veniva convocato. A quel punto aveva richiesto spiegazioni e le era stato risposto che il figlio non doveva sottoscrivere alcun tesseramento in quanto aveva già firmato “a vita”. Appreso ciò aveva richiesto in due distinte occasioni, intervallate da almeno due mesi, di poter vedere il tesserino firmato ma il documento non era stato trovato in segreteria. Era quindi nuovamente tornata in società per far presente la situazione ma in un burrascoso colloquio con il Presidente, ove peraltro aveva manifestato le difficoltà che il figlio incontrava nel rapporto con il nuovo allenatore, pur giocando titolare fisso, aveva richiesto lo svincolo ma il Presidente si era opposto, richiedendo il nominativo della società dove avrebbe voluto recarsi il figlio per poter richiedere alla stessa “il premio di preparazione. Si era quindi rivolta con il marito presso il comitato regionale dove aveva finalmente potuto visionare il documento, scoprendo la firma apocrifa del marito. Tornata per l’ultima volta in società aveva richiesto nuovamente lo svincolo per accomodare la situazione ma il Presidente era stato irremovibile nel negarlo. Precisava infine che tutta la pratica era stata una iniziativa propria e del marito senza l’intermediazione di altre società o dirigenti. Osserva preliminarmente la Commissione che le dichiarazioni della madre del calciatore sono pienamente assumibili nel procedimento in quanto è facoltà del soggetto deferito di farsi assistere da altra persona e nulla vietava al Franchitti di utilizzare il patrocinio difensivo della madre, peraltro a conoscenza perfetta dei fatti di cui al procedimento. Per quanto attiene il merito ritiene la Commissione che la responsabilità del deferito sia pacifica ed emerga dagli atti. Infatti il calciatore sottoscrisse il modulo nel lontano aprile 2002, apparentemente unitamente ai suoi genitori essendo non ancora quindicenne, e la denuncia di apocrifo del padre è del luglio 2005 ad oltre tra anni di distanza. E’ evidente che sia il calciatore che i suoi genitori erano ben consapevoli che lo stesso avesse sottoscritto un tesseramento pluriennale in quanto per ben tre stagioni sportive non gli è stato richiesto il rinnovo del vincolo con la società per la quale ha continuato a giocare. Le due circostanze dedotte a difesa per smentire tale elementare considerazione non convincono ed appaiono inverosimili. Come ha precisato nella deposizione verbale la madre del calciatore è un agente di Polizia Municipale ed è inverosimile che possa aver sottoscritto il modulo di tesseramento, peraltro in periodo non usuale per tali incombenze, senza nemmeno leggerlo. La qualità professionale del soggetto esclude che non abbia avuto contezza, stante la composizione del modulo che reca in testa a caratteri cubitali la scritta “vincolo a tempo indeterminato”, del fatto che si trattasse del vincolo pluriennale, cosiddetto “a vita”. Così come è inverosimile che solo dopo tre stagioni si sia accorta che solo il figlio non veniva convocato per sottoscrivere un nuovo tesseramento ogni anno a differenza dei compagni di squadra. Infine è altrettanto inverosimile che la signora non abbia notato, quando ha sottoscritto il tesseramento, che sotto la sua firma andasse apposta anche quella del marito. Né appare verosimile che in tre anni non si sia mai chiesta come mai il marito non fosse stato convocato per sottoscrivere il modulo. E’ convinzione della Commissione che tale domanda non sia mai balzata nella mente della signora Franchitti solo perché era ben consapevole che quella firma era stata in qualche maniera confezionata ed apposta sul cartellino quantomeno con il suo avallo, se non direttamente da lei stessa. In realtà solo nel momento in cui, evidentemente, il calciatore ha deciso di cambiare società, per evitare di sottostare alle decisioni della società titolare del tesseramento, ha fatto intraprendere dal marito, evidentemente ben consapevole che la firma apposta sul modulo non era la propria, l’azione di annullamento. Il comportamento del calciatore è connotato quindi da evidente slealtà sportiva in quanto, fin dall’inizio ha subito consensualmente se non predisposto l’irregolarità del tesseramento, che comunque evidentemente non poteva ignorare, per poi innestare l’azione di annullamento “ad orologeria” nel momento in cui ha ritenuto di cambiare società ed ha trovato una certa opposizione da parte della società. Quindi l’azione virtuosa tesa a salvaguardare la regolarità del tesseramento, con particolare riferimento al delicatissimo elemento della regolare acquisizione di tutte le firme necessarie, è stata completamente sviata ed utilizzata per ottenere uno svincolo non voluto dalla società per un tesseramento che, pur invalidamente confezionato, si era regolarizzato per l’implicito consenso del soggetto leso. Tale comportamento va adeguatamente censurato con la sanzione della squalifica nella misura indicata nel dispositivo. Osserva infine la Commissione che non avendo avuto esecuzione la precedente delibera assunta a carico del calciatore Franchitti, pubblicata sul comunicato ufficiale 40 del 1-12-2005, in quanto non ritualmente comunicata allo stesso, non deve farsi luogo ad alcuna deduzione per il periodo intercorso tra tale decisione e quella della Commissione d’Appello Federale che ha rilevato la nullità del procedimento. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere il calciatore FRANCHITTI Stefano colpevole della violazione ascritta e per l’effetto comminargli la squalifica di mesi sei. Si comunichi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it