COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI CONTI ANGELO E VALENTINI MAURIZIO E TESSERATO DELLA S.S. ROMULEA, NONCHE’ DELLA MEDESIMA SOCIETA’ E DEL CALCIATORE ALEN HRUSTIC

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI CONTI ANGELO E VALENTINI MAURIZIO E TESSERATO DELLA S.S. ROMULEA, NONCHE’ DELLA MEDESIMA SOCIETA’ E DEL CALCIATORE ALEN HRUSTIC Il Procuratore Federale, con nota 800/58pf/SP/en ha deferito alla Commissione Disciplinare i Sigg. CONTI ANGELO e VALENTINI MAURIZIO, rispettivamente Dirigente e tesserato della S.S. ROMULEA, il calciatore ALEN HRUSTIC, all’epoca dei fatti tesserato NUOVA POL. DE ROSSI, attualmente tesserato con la Società CISCO CALCIO ROMA, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione al combinato disposto dagli artt. 24 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e 31 delle N.O.I.F., per aver contravvenuto ai doveri e divieti in materia di tesseramento e vincolo dei calciatori, nonché la S.S. ROMULEA per violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. L’atto di deferimento veniva ritualmente notificato agli incolpati e veniva fissata la riunione del 16 febbraio 2006 per l’esame del deferimento e l’audizione degli interessati. Alla riunione erano presenti i Sigg.ri ANGELO CONTI e MAURIZIO VALENTINI, Dirigenti della S.S. ROMULEA, nonché il Presidente della Società stessa, Sig. VITO VILELLA. Quest’ultimo si riporta alla memoria a firma dell’Avv. DE ROSA e alle stesse conclusioni dell’Ufficio Indagini, ribadendo l’unicità e causalità dell’episodio denunciato e respingendo ogni ipotesi di tentativo o di realizzazione di frode sportiva ai danni della A.S.D. NUOVA POL DE ROSSI. Il Sig. VALENTINI si riporta integralmente alla memoria depositata, ribadendo la sua estraneità ai fatti in questione. Il Rappresentante della Procura Federale, dopo aver premesso che intanto appare incontestata la partecipazione del giocatore HRUSTIC all’allenamento dei giocatori della S.S. ROMULEA, dichiara che non appare attendibile la versione offerta dai Dirigenti della detta Società, secondo la quale HRUSTIC sarebbe entrato in campo soltanto su iniziativa del suo compagno CIAMPINI, tesserato della S.S. ROMULEA (che gli avrebbe fornito anche la tenuta di gioco) e all’insaputa del Dirigente presenta al campo Roma, Sig. ANGELO CONTI. Ciò sarebbe stato possibile, solo in assenza della più elementare organizzazione, circostanza quest’ultima inverosimile, atteso il prestigio e la tradizione della S.S. ROMULEA. Su questo proposito deve evidenziarsi la dichiarazione del dirigente della casa famiglia (presso cui è alloggiato il HRUSTIC) secondo la quale al giocatore l’equipaggiamento di gioco sarebbe stato fornito dalla S.S. ROMULEA. A conclusione del suo intervento il Rappresentante della Procura federale chiede che vengano applicate le seguenti sanzioni: tre mesi di inibizione ai Dirigenti della S.S. ROMULEA, una settimana di squalifica al giocatore ALEN HRUSTIC e l’ammenda di € 200,00 alla Società ROMULEA, rimettendo alla valutazione di questa Commissione l’eventuale responsabilità del Sig. VALENTINI. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare l’ammenda di € 100,00 alla S.S. ROMULEA; di inibire per 1 mese il Dirigente della Società Sig. ANGELO CONTI; di squalificare per 1 settimana il calciatore ALEN HRUSTIC. Dichiara esente da ogni addebito il Sig. MAURIZIO VALENTINI.
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