COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL DIRIGENTE PANSA ERMANNO (ATL. VESCOVIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 7.4.2006 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 16.2.2006 (Gara: REAL S. CESAREO – ATLETICO VESCOVIO del 12.2.2006 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL DIRIGENTE PANSA ERMANNO (ATL. VESCOVIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 7.4.2006 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 16.2.2006 (Gara: REAL S. CESAREO – ATLETICO VESCOVIO del 12.2.2006 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, come da richiesta, l’interessato; sentito in supplemento di referto l’arbitro; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, come precisato dall’arbitro in sede di supplemento, il Dirigente PANSA, al termine della gara, unitosi ai sostenitori dell’ATL. VESCOVIO che sostavano all’esterno dell’impianto presso la rete di recinzione, ha rivolto invettive ai giocatori della squadra avversaria, senza alcun atteggiamento di aggressività se non verbale; che, pertanto, la sanzione inflitta può essere parzialmente rivisitata, alla luce delle effettive responsabilità; DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce l’inibizione del Dirigente PANSA ERMANNO dal 7.4.2006 al 18.3.2006. La tassa di reclamo va restituita.
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