COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CENTRO ITALIA STELLA D’ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SIMOTTI NAZARENO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2.3.2006 (Gara: CENTRO ITALIA STELLA D’ORO – POMEZIA del 26.2.2006 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CENTRO ITALIA STELLA D’ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SIMOTTI NAZARENO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2.3.2006 (Gara: CENTRO ITALIA STELLA D’ORO - POMEZIA del 26.2.2006 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminatigli atti ufficiali; considerato che i fatti esposti dalla reclamante appaiono scarsamente verosimili; considerato, altresì, il valore di fonte privilegiata di prova, rivestito dal referto arbitrale e dal rapporto dei suoi assistenti; visto che non possono considerarsi assumibili le doglianze del calciatore sanzionato; visto, infatti, che per come risultano i fatti, appare congrua la squalifica comminata; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica per 3 gare a carico del calciatore SIMOTTI NAZARENO. La tassa reclamo va incamerata.
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