COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL PRO CASTELMADAMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE SALINETTI MARCO IN QUALITA’ DI CAPITANO DELLA PROPRIA SQUADRA E L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 23.2.2006 (Gara: PRO CASTELMADAMA – CORCOLLE del 19.2.2006 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL PRO CASTELMADAMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE SALINETTI MARCO IN QUALITA’ DI CAPITANO DELLA PROPRIA SQUADRA E L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 23.2.2006
(Gara: PRO CASTELMADAMA - CORCOLLE del 19.2.2006 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminatigli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
sentito, telefonicamente, l’arbitro;
considerato che la reclamante ha fornito una versione dei fatti scarsamente verosimile;
visto, per contro, che l’arbitro ha confermato telefonicamente tutte le circostanze e gli accadimenti già descritti nel referto, precisando in particolare di essere caduto a terra a seguito di una forte spinta alle spalle, di essere stato successivamente colpito con un calcio ad un ginocchio, di non sapere gli autori degli episodi e di essere stato scortato alla fine dell’incontro dalla Forza Pubblica;
dato che il Direttore di gara ascriveva comunque integralmente la responsabilità dei fatti richiamati ai calciatori del PRO CASTELMADAMA;
in considerazione, infine, del valore di fonte privilegiata di prova che riveste il referto arbitrale;
DELIBERA
Di respingere il reclamo sia con riferimento alla sanzione comminata al calciatore SALINETTI MARCO, capitano della squadra, fino al 31.12.2010, sia l’ammenda di € 100,00.
La tassa reclamo va incamerata.
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