COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. CASTELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE DE ANGELIS ALESSANDRO, PER TRE GIORNATE A CARICO DELL’ALLENATORE GUGLIELMO ANDREA, FINO AL 30.6.2008 A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE DE ANGELIS MAURO, FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE SURACE DAVIDE, FINO AL 30.10.2007 A CARICO DEL CALCIATORE CORSI PAOLO E FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE LUCCI UGO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 9/3/06 ( Gara: Poli – Castello del 4.2.2006 – Campionato III Categoria Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. CASTELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE DE ANGELIS ALESSANDRO, PER TRE GIORNATE A CARICO DELL’ALLENATORE GUGLIELMO ANDREA, FINO AL 30.6.2008 A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE DE ANGELIS MAURO, FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE SURACE DAVIDE, FINO AL 30.10.2007 A CARICO DEL CALCIATORE CORSI PAOLO E FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE LUCCI UGO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 9/3/06 ( Gara: Poli - Castello del 4.2.2006 - Campionato III Categoria Roma ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: In via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità del reclamo relativo all’Allenatore Guglielmo Andrea, in quanto, come previsto dall’art. 41 del C.G.S., non è impugnabile la squalifica per i tecnici fino ad un mese. Per quanto concerne le altre sanzioni, la reclamante ha dedotto l’eccessività delle stesse, dal momento che i propri tesserati non avrebbero “ colpito o percosso ” l’Arbitro, ma gli avrebbero soltanto rivolto offese e minacce. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha precisato che l’Assistente di parte De Angelis Mauro, al momento dell’espulsione si trovava ad una distanza di circa un metro, e che lo stesso, dopo la notifica del provvedimento, allontanatosi di un altro metro si era girato all’improvviso e, con gesto di stizza, guardando verso il basso, aveva lanciato la bandierina verso di lui, colpendolo al fianco destro. Il Direttore di gara ha inoltre riferito: • che il Dirigente De Angelis Alessandro, al termine della gara lo aveva, strattonato violentemente afferrandolo per la giacca, e gli aveva poi stretto il polso destro con forza, causandogli dolore • che il calciatore Surace Davide, durante l’intervallo, era entrato nel suo spogliatoio e, dopo avergli appoggiato un dito sul collo, lo aveva spinto con forza verso il muro, provocandogli forte dolore alla trachea • che il calciatore Corsi Paolo, alla notifica dell’espulsione, dapprima lo aveva colpito sulle mani facendogli cadere il taccuino, e successivamente lo aveva spintonato con forza sul petto, facendolo indietreggiare di alcuni metri, provocandogli dolore al torace. Lo stesso giocatore, al termine della gara, lo aveva inoltre strattonato per la giacca • che, terminata la gara, mentre si accingeva a lasciare l’impianto sportivo, il calciatore Lucci Ugo lo aveva strattonato, afferrandogli la giacca. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - deve quindi confermarsi la sussistenza dei gesti di prevaricazione e di violenza compiuti dai tesserati nei confronti dell’Arbitro, gesti gravi ed intollerabili che meritano pertanto adeguate sanzioni, da graduare sulla base delle singole responsabilità. Devono quindi considerarsi del tutto congrue le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo al Dirigente De Angelis Alessandro ed ai calciatori Surace Davide e Corsi Paolo. Potranno invece essere ridotte lievemente le sanzioni comminate all’Assistente di parte De Angelis Mauro e al calciatore Lucci Ugo: quest’ultimo infatti, ha strattonato l’Arbitro, senza conseguenze, mentre per quanto concerne il De Angelis, deve ritenersi, in base al racconto del Direttore di gara, che la bandierina lanciata “ verso ” l’Arbitro non fosse diretta intenzionalmente contro la sua persona, bensì contro il terreno : l’Arbitro ha infatti dichiarato che il De Angelis ha lanciato la bandierina “ guardando verso il basso ” e con “ gesto di stizza ”, sicché si può ipotizzare che la bandierina abbia raggiunto l’Arbitro sul fianco, soltanto a causa della breve distanza ( circa due metri ) esistente tra i due. Il che ovviamente non esclude, la gravità e la pericolosità del gesto. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo relativo all’Allenatore GUGLIELMO ANDREA - di respingere il reclamo relativo al Dirigente DE ANGELIS ALESSANDRO ed ai calciatori SURACE DAVIDE e CORSI PAOLO e, per l’effetto, conferma le squalifiche loro inflitte - di accogliere il reclamo relativo all’Assistente di parte DE ANGELIS MAURO e, per l’effetto, riduce la squalifica dal 30/6/2008 al 31/12/2007 - di accogliere il reclamo relativo al calciatore LUCCI UGO e, per l’effetto riduce la squalifica dal 30/6/2006 al 10/5/2006. La tassa di reclamo va restituita.
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